ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Autorizzazione impianto per il trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili

A cura di Carola Parano
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Con la sentenza n. 1229/2018 su ricorso n. 1976/2017 proposta dalla Regione Veneto contro la Contarina SPA  per la riforma della sentenza TAR Veneto sez III n. 01422/2016  , il Consiglio di Stato sez. quarta è chiamato a pronunciarsi sulla per errata interpretazione della normativa di settore prevista dall’art.184 ter del dlgs 152/2006 e per la violazione dell’art. 117 Cost e 196 del T.U. Ambiente

Il Tar Veneto con la sentenza n. 1422/2016 ha annullato la delibera di giunta regione Veneto con la quale la stessa aveva respinto la richiesta di qualificare le attività svolte in impianto come attività di recupero R3 finalizzate alla produzione di materie prime secondarie classificandole R13.

La decisione riguarda l’attività sperimentale della società Contarina al trattamento ed al recupero di rifiuti urbani e assimilabili, costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici per un periodo di due anni.

La suddetta società però presenta domanda di modifica dell’autorizzazione al fine di ottenere la classificazione delle frazioni riciclabili ottenute attraverso il processo di trattamento come materie prime secondarie.

Proprio su questo diniego si fonda la delibera di giunta specificando che l’art.184 ter dlgs 152/2006 non contempla la discrezionalità per le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione riguardo la definizione di criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto disciplinati solo da regolamenti comunitari e dal ministero dell’ambiente.

La sentenza appellata si fonda sui seguenti motivi:

erroneità e ingiustizia della sentenza appellata in violazione dell’art. 184 ter dlgs 152/2006 , errata individuazione in capo alle regioni di definire i criteri EoW mentre in mancanza di provvedimenti comunitari sono solo gli stati membri a valutare caso per caso disponendo  uno o più decreti del ministero dell’ambiente.

Altra doglianza sottoposta al Consiglio di Stato è la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 177 Cost. e 196 del T.U. ambiente , specificando che nessuna norma attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di EoW rimando di esclusiva dello Stato come potere costituzionalmente tutelato. Pertanto, in assenza di un provvedimento di armonizzazione statale se venisse deferita la potestà alle regioni non verrebbe garantito sul territorio nazionale la stesso livello di tutela dell’ambiente e della salute.

Il Consiglio di Stato ritiene fondato l’appello accogliendo le motivazione addotte dall’appellante specificando che l’art. 184 dlgs 152/2006 prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a recupero e soddisfi i criteri specifici.

E ancora, l’operazione di recupero può consistere nel controllare i rifiuti per vedere se soddisfino i criteri e le condizioni richieste. Tali criteri includono valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente.

Alla luce delle disposizioni riportate si afferma che la disciplina di cessazione della qualifica di rifiuto è riservata alla normativa comunitaria e in assenza gli Stati possono valutare caso per caso la possibile cessazione dandone informazione alla Commissione.

La direttiva UE non riconosce tale potere ad enti o organizzazioni dello stato ma solo allo stato membro nello specifico al Ministero dell’ambiente.

Pertanto, non può essere condiviso quanto sostenuto dalla società appellata secondo la quale la direttiva UE n.98/2008 andrebbe interpretata in modo da consentire allo stato incluse le regioni di autorizzare e stabilire i criteri EoW.

Per le ragioni esposte l’appello viene accolto dal Consiglio di Stato e per effetto riforma la sentenza impugnata respingendo il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.

Vista la natura, novità e complessità delle questioni trattate le spese vengono compensate tra le parti.

E si ordina che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.