ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Per il rinnovo del permesso di soggiorno vale come requisito la capacità reddituale futura.

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T.A.R. per il Lazio, Sezione I Ter, sentenza n. 8195 del 21 giugno 2019.

Con la pronuncia in esame il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Questore di Latina di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso di specie il ricorrente aveva documentato in sede procedimentale la produzione di redditi ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle prime verifiche effettuate presso l’INPS.

La Questura tuttavia aveva ritenuto insufficiente la documentazione presentata dal ricorrente volta a dimostrare la sufficienza del requisito reddituale ed il possesso di un’idonea sistemazione abitativa.

Il Collegio ha richiamato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito reddituale deve essere valutato in una prospettiva dinamica, dovendosi conseguentemente affermare che non è necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, potendo esservi periodi nei quali tali requisiti possono in tutto o in parte mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito.

La sussistenza o meno del requisito reddituale –continua il Collegio-  deve risultare da una valutazione non limitata al conseguimento di redditi ma comprensiva della capacità reddituale futura desumibile da nuove opportunità di lavoro, se formalmente e tempestivamente documentate.

Il T.A.R., per il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali richiamati, ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.