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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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TAR LAZIO, Sezione Seconda Quater, sentenza n. 4129 del 14 aprile 2018

Il ritrovamento di reperti archeologici e la determinazione del premio nei confronti del privato
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La società I.B.S. srl propone ricorso contro il Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al fine di ottenere una pronuncia favorevole sull’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta del premio per il ritrovamento di un bene archeologico ed avverso la nota della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale del 10 ottobre 2017 e per il risarcimento del danno.

In particolare, la parte ricorrente, nelle premesse sul fatto, racconta che nel corso dell’esecuzione di alcuni scavi e dei relativi lavori, autorizzati con permesso di costruire, effettuati su un immobile in sua proprietà sito in Castel Gandolfo, viene ritrovato un busto di età romana del II secolo d.c. edi una cisterna romana. La società ricorrente inoltra, pertanto, una richiesta del premio, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004, il 12 novembre 2008 e contesta il premio del 10% che veniva attribuito dalla Soprintendenza per il ritrovamento del busto; l’anzidetta società censura pertanto in diritto la violazione delle norme degli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il Collegio sostiene che il ricorso è infondato.

I giudici del Collegio rammentano che con nota del 16 marzo 2010, la Soprintendenza stabilisce chiaramente che la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamenteil predetto provvedimento in quanto si tratta di un “provvedimento amministrativo” e come tale si pone come esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione nella determinazione del premio spettante alla predetta società.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in occasione del caso di specie, sulla base di un orientamento costante della giurisprudenza, alla luce del quale si ritiene che fino al momento della determinazione definitiva del premio, il privato è titolare di un interesse legittimo contrapposto al potere discrezionale dell’Amministrazione. In riferimento al caso specifico, il ritrovamento di reperti archeologici non fa insorgere in capo all’Amministrazione, immediatamente, un obbligo giuridico alla prestazione patrimoniale a favore dei proprietari del luogo ove si è verificato il ritrovamento, ma comporta una valutazione strettamente di carattere discrezionale vertente sull’an, di competenza del giudice amministrativo, e sul quantum ricadente sulla competenza del giudice ordinario.

Applicando il predetto orientamento giurisprudenziale al caso di specie, i giudici del Collegio ritengono che la parte ricorrente non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento ed il predetto ritardo comporta l’inammissibilità della domanda proposta.

La domanda di risarcimento del danno non trova accoglimento, in quanto la parte ricorrente ha formulato una richiesta in maniera assolutamente generica, senza alcun riferimento specifico alle circostanze di fatto che hanno cagionato il danno.

Inoltre, il Collegio specifica che il danno da ritardo per la mancata conclusione del procedimento non può essere riconosciuto, non essendo stata accertata nessuna inerzia da parte dell’Amministrazione.