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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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TAR Brescia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sentenza n. 407 del 9 aprile 2018

La legittimità del provvedimento emanato dal Sindaco con il quale dispone la riduzione dell’orario di lavoro nei confronti di un esercizio pubblico rumoroso
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Il sig. G.F. propone ricorso contro il comune di Quinzano D’Oglio al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza emanata dal Sindaco, con la quale ha ordinato “la limitazione dell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato “Lo Storico” individuando l’orario di chiusura alle ore 24 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica”, da attuarsi per sessanta giorni dalla notifica”, di ogni altro atto presupposto o comunque connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e per l’accessoall’intera documentazione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, in particolare ai verbali di P.L. ivi elencati e agli esposti pervenuti cui si fa riferimento, e in ogni caso a tutta la documentazione relativa al procedimento, la cui integrale ostensione è già stata oggetto di formale istanza di accesso agli atti ed infine, per la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esecuzione dell’ordinanza.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dal ricorrente ed annulla l’ordinanza de qua.

I giudici osservano che il provvedimento impugnato può essere ricondotto entro la previsione normativa contenuta nell’art. 50, comma 7 bis, del TUEL, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 14/2017, non avendoil Comune evidenziato alcuna particolare condizione di urgenza e necessità tra quelle enucleate nei commi precedenti della norma in questione.

L’art. 50, comma 7 bis, del TUEL prevede che: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Il caso di specie rientra proprio nella casistica descritta dall’anzidetto comma 7 – bis e pertanto, il Comune doveva garantire al ricorrente un’adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell’orario d’apertura: tale situazione non si è verificata.

I giudici rilevano anche un esercizio di eccesso di potere da parte del Comune, in quanto il Sindaco ha emanato un provvedimento che ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente, andando oltre i limiti consentiti dalla legge. 

Alla luce delle predette considerazioni, il TAR accoglie il ricorso proposto e dispone l’annullamento dell’ordinanza del Comune.