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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Sulle opere di viabilità contenute nel P.R.G. e la determinazione dell’indennità di esproprio

CONSIGLIO DI STATO, Quarta Sezione, sentenza n. 3930 del 26 giugno 2018
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato è stata adita con ricorso proposto dalla società S. s.r.l. contro i sig. E.F., C.F., R.F., L. B. e V. B. e nei confronti del Comune di Polignano a Mare al fine di ottenere la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, a mezzo della quale, in accoglimento parziale del ricorso in primo grado n.r. 972/2013,è stato annullato il decreto dirigenziale n. 23/RG-n.16848 di prot. del 5 luglio 2013, recante espropriazione di suolo per esecuzione di opere di urbanizzazione (strada di P.R.G.), con rigetto della domanda di risarcimento del danno.

I ricorrenti in primo grado sono comproprietari in Polignano a Mare di suoli in zona urbanistica di zona B4, di cui con decreto del Dirigente dell’Ufficio tecnico - V Settore lavori pubblici n. 23/R.G./16848 del 5 luglio 2013 è stata disposta l’espropriazione, ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione “…di strada di PRG, completa di marciapiede lato nord e impianto di pubblica illuminazione, nonché la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria ovvero le reti di fognatura nera e pluviale, la rete idrica, le reti di distribuzione di energia elettrica e telecomunicazioni”, affidata in virtù di convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa in data 3 febbraio 2011 alla società S. S.r.l., con sede in Polignano a Mare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi a un progetto edilizio assentito con permesso di costruire n. 12 del 3 febbraio 2011.I predetti comproprietariimpugnano il decreto di esproprio e gli atti presupposti, proponendo anche la domanda cumulativa di risarcimento del danno.

Aderendo ad un costante orientamento giurisprudenziale, i giudici del Collegio statuiscono che: “l’indicazione delle opere di viabilità contenute nel P.R.G. riconducibili alle previsioni programmatiche di cui all’art. 7 comma 2 n. 1 della legge n. 1150/1942 implica non già un puntuale vincolo espropriativo, assoggettato a decadenza, sebbene un ordinario vincolo d’inedificabilità, salvo che, in via del tutto eccezionale non possa inferirsi che si tratti in realtà di un tipo di viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone, e come tale integri un vincolo espropriativo (cfr. Cass. Civile, Sez. I, 12 maggio 2017, n. 11913, 29 novembre 2016, n. 24283, 28 luglio 2010, n. 17677, 4 giugno 2010 n. 13615).

Il Collegio puntualizza che il predetto vincolo riferito all’indicazione“delle opere di viabilità”nel P.R.G., privo di natura espropriativa escludente l’edificabilità, non deve essere confuso con altri vincoli “conformativi”che riconoscono invece la realizzazione di opere private.

Infine, per quanto concernela censura mossa in merito alla violazione dell’art. 53, d. lgs. n. 267/2000 ed allaviolazione della normativa di settore in tema di determinazione dell’indennità di esproprio (d.P.R. n.327/2001, nonché leggi regionali n.3/2005 e n.3/2007) e di copertura finanziaria degli atti amministrativi (derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall’art. 81, 4° comma, della Costituzione), i giudici del Consiglio di Stato si discostano in motivazione dal diffuso orientamento della giurisprudenza, statuendo che: “Anche a prescindere dal più radicale orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la mancata determinazione dell'indennità non riverbera effetti invalidanti né sul provvedimento di approvazione del progetto esecutivo né decreto di esproprio (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4006), nella determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo è stato dato atto, come riconosciuto dagli stessi interessati, della misura delle somme occorrenti ai fini del pagamento dell’indennità provvisoria di esproprio, delle quali l’Amministrazione comunale risponde in proprio a prescindere dall’accollo interno alla società S. S.r.l, laddove ogni altra questione relativa alla misura dell’indennità deve essere posta nella competente sede giurisdizionale ordinaria.”.