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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Sul potere di revoca e l’Autorità Amministrativa competente in concreto a disporla: il Giudice Amministrativo fa chiarezza

Nota a TAR Campania - Napoli, Sezione Quinta, Sentenza 12 marzo 2018, n. 1529. A cura di Gaia Troisi
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La pronuncia resa dal T.A.R. partenopeo interviene su una comune controversia sorta in tema di revoca di un provvedimento amministrativo già assentito.

Malgrado la ritualità del contenzioso, essa ben può incardinarsi nell’alveo dei precedenti giurisprudenziali portatori di «linee guida» irrinunciabili per il buon andamento dell’azione amministrativa.

Nella fattispecie, il Sig. F.D.I. – in qualità di titolare di un’attività commerciale a conduzione familiare preposta all’ospitalità alberghiera – richiedeva e otteneva nel 2010 dall’allora competente Amministrazione provinciale di N. il rilascio di un provvedimento di autorizzazione allo scarico sul suolo dei reflui domestici provenienti dal complesso immobiliare pensionistico.

Nel 2011 il medesimo era destinatario di due sopravvenuti provvedimenti diretti a disporre (prima) e confermare (poi) la revoca del titolo previamente assentito.

Di talché il Sig. F.D.I. si determinava in ordine alla proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente, chiedendone la caducazione con contestuale allegazione dell’istanza risarcitoria, ex art. 7, comma 4 , c.p.a. .

Il motivo principale e assorbente di ogni altra censura riposava nella rilevata eccezione di difetto assoluto di attribuzione in capo all’Amministrazione firmataria del provvedimento di ritiro.

Invero, la dirigenza provinciale aveva omesso di considerare l’intervenuta novella legislativa regionale n. 4 del 15.3.2011 la quale, all’art. 1, comma 250, inaugurava un trasferimento di competenze all’Amministrazione comunale in materia di scarichi non serviti da pubbliche fognature.

Sicché, ad avviso di parte ricorrente, l’aver oscurato il pieno vigore della disciplina concretamente applicabile minava in radice l’azione della P.A. arbitrariamente intervenuta, et igitur il frutto derivatone.

L’Amministrazione intimata resisteva al giudizio, adducendo alla base delle proprie controdeduzioni l’assunto secondo il quale la competenza al ritiro permarrebbe in capo all’Autorità che ne ha autorizzato il rilascio “sino a che i provvedimenti conservano la loro vigenza”.

Una riflessione – quest’ultima – che non sembra cogliere propriamente nel segno, evocando un sentimento di incompletezza nel suo ragionamento.

Com’è noto, la revoca di un provvedimento impone l’attuale validità ed efficacia del medesimo ed è per questo che, a fortiori, non appare plausibile o quantomeno convincente l’idea di ricondurre la competenza funzionale a questo indefettibile presupposto, in assenza del quale la revoca non sarebbe peraltro esperibile.

Ad ogni buon conto – osservava il Collegio – acclarato il pieno vigore della legge regionale n. 4/2011 alla data di adozione dei provvedimenti gravati (intervenuti rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2011) nessun abbaglio poteva rivendicare un diritto di cittadinanza, attesa l’inopinabile devoluzione di competenze all’Amministrazione comunale.

Quanto sinora esposto trovava pieno conforto in un risalente indirizzo giurisprudenziale, peraltro rimasto immutato, che aderisce alla corrente di pensiero secondo cui ai fini della revoca a nulla rileva la circostanza che il provvedimento assentito sia stato emesso da una diversa autorità anteriormente competente, poiché l’atto di ritiro impone l’attivazione dell’organo munito di competenza nell’esatto momento in cui il potere de quo viene esercitato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10.12.2002, n. 6776; T.A.R. Molise, 13.6.2006, n. 561; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 24.3.1999, n. 97).

Ad avviso della scrivente è esattamente in questo passaggio argomentativo che alberga il quid pluris della pronuncia in commento che, grazie a un reggimento di forze indipendenti dalla sua volontà, ne eleva il rango laddove il contributo reso in sede giudiziaria non è circoscritto a una sola finalità di ripristino di una giustizia denegata, ma innova esso stesso il diritto creando un precedente dal quale non è opportuno discostarsi.

Quanto detto è ancor più vero allorquando, come nella fattispecie in analisi, si è al cospetto di un testo normativo nel quale non residuano ampi margini di scelta in termini interpretativi.

Avuto riguardo all’allegata istanza risarcitoria, il Giudice Amministrativo adito riteneva che quest’ultima non potesse seguire le medesime sorti dell’azione demolitoria, attesa l’inconsistenza probatoria del pregiudizio (in ogni sua voce) concretamente patito da parte ricorrente.

Sicché, concludendo, in virtù dei suesposti motivi, il T.A.R. Campania, con la pronuncia in commento, definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio.