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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Sezioni Unite: la fase di cognizione e la fase esecutiva nel giudizio a carico dello Stato-debitore vanno considerate unitariamente.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19883 del 23 luglio 2019.

Con la pronuncia in rilievo le Sezioni Unite della Suprema Corte, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, per la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall’art. 55 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le Sezioni Unite nella medesima pronuncia affermano altresì che, ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 della l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.