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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Penale



Osservatorio sulla Giurisprudenza Penale al 31 gennaio 2017. A cura di Epifania Ferro.

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  • Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 17 gennaio 2017, n. 1952

     

    Il vilipendio di una religione rappresenta una limitazione di operatività dell'art. 21 Cost.

    La questione posta al vaglio della Cassazione riguarda il reato di offesa alla confessione religiosa cattolica mediante vilipendio del Pontefice ex art. 403 cod. pen.

    In particolare, “la condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni 'accesi', dei dogmi della fede (in tal senso cfr. Sez.3, n. 10535/2009 dell'11/12/2008 D., Rv. 243084)”.

    Del resto anche recentemente (cfr. Sez.3, n. 41044 del 07/04/2015, B., Rv. 264932) questa Corte ha ribadito che “in materia religiosa, la critica è lecita quando -sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito -manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa”.

    D’altra parte, “il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti (ex artt. 2, 8 e 19 Cost., ed indirettamente, art. 3 c. 1 e art. 20 Cost)”. In tal senso, v. C. Cost. n. 188 del 1975.

    Di conseguenza, “il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto, come nell'ipotesi dell'art. 403 cod. pen., ed addirittura nei confronti del Capo della Chiesa, ossia il Papa, rappresenta una limitazione di operatività dell'art. 21 Cost., il quale garantisce la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero anche in materia religiosa”.

  • Corte di Cassazione, Sez. III PENALE, sentenza 17 gennaio 2017, n. 1964

     

    Trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere integra il reato di sequestro di persona.

    Con la sentenza in esame, ai fini dell’integrazione del reato di sequestro di persona, i Giudici di Piazza Cavour escludono la rilevanza della circostanza che la persona offesa fosse salita spontaneamente sull’autovettura.

    Il delitto deve ritenersi configurabile, infatti, anche quando l’imputato, contrariamente agli accordi, cambi direzione e disattenda le richieste della vittima di tornare indietro.

    D’altronde, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che “trattenere a bordo di un veicolo una persona che voglia scendere, proseguendo la marcia in modo che essa non possa abbandonare il veicolo senza rischiare una lesione della propria integrità fisica, integra il reato di sequestro di persona (Sez. 5, n. 1479 del 04/12/1991 - dep. 12/02/1992, Radaelli, Rv. 18909301; Sez. 5, n. 12244 del 15/10/1980 - dep. 21/11/1980, Frau, Rv. 14672701); ciò in quanto il delitto è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi (Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014 - dep. 15/04/2015, M e altro, Rv. 26334001); quindi anche quando la condotta dell’imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabile però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013 - dep. 19/02/2014, L, Rv. 25927801)”.

  • Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 19 gennaio 2017, n. 2640

     

    Sussiste il dolo specifico di ricettazione nella condotta di chi abbia acquistato delle sostanze dopanti per finalità personali e meramente estetiche.

    Nel confermare le pronunce dei Giudici di merito, la Suprema Corte ritiene reato presupposto della ricettazione la violazione dell’art. 9, co. 7, L. n. 376/2000.

    Invero, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare sia l’autonomia dell’ipotesi di reato di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, sia la sua natura di reato di pericolo che non necessita di dolo specifico, come emerge dallo stesso dettato del comma, che non fa menzione di un fine di alterazione dei risultati agonistici, limitandosi a sanzionare il commercio di determinate sostanze “attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente”.

    In particolare, nelle sentenze n. 17322 del 2003 Rv. 224957 e n. 46246 del 2013 Rv. 257857, condivise da questo Collegio, è stato osservato: ”Quanto al profilo dell’elemento soggettivo, la formula della norma non determina dubbi sul fatto che non sia richiesto, a differenza delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, il dolo specifico. Non è operazione ermeneutica corretta e conforme al principio di legalità, la individuazione degli elementi costitutivi di una fattispecie penale mediante il ricorso alla ratio della legge prescindendo dal suo testo. Dal significato o delle parole usate e dalla connessione di esse risulta che la norma non richiede per la configurazione del delitto di commercio di tali sostanze il dolo specifico che è, invece, richiesto per i delitti previsti nei commi 1 e 2 dello stesso art. 9. Nel diritto penale sostanziale, più che in ogni altro settore, va applicata la regola, generale del ubi voluit dixit e ubi tacuit, noluit, e, dunque, il dato letterale è decisivo ai fini della corretta applicazione della norma penale”.

    Non v’è dubbio che la ratio legis risponda all’esigenza di sanzionare il commercio clandestino di “... sostanze biologicamente o farmacologicamente attive...” ricomprese nelle classi di farmaci il cui uso è considerato doping, indipendentemente dal fine specifico del soggetto agente.

    In altri termini, “il commercio delle predette sostanze è, comunque, vietato attraverso canali diversi dalle farmacie e da altri dispensari autorizzati, allo scopo di evitare che esse siano messe in circolazione, al di fuori delle rigorose prescrizioni stabilite nell’art. 7 della stessa legge e di prevenire, in tal modo, il pericolo che possano essere usate, somministrate e procurate ad altri come farmaci dopanti”.

    Si tratta, dunque, di reato di pericolo, nel senso che “la norma è diretta a prevenire il pericolo che la condotta delittuosa di commercio clandestino di farmaci anabolizzanti possa determinare per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.

    Ciò posto, il Collegio ritiene sussistente il dolo specifico di ricettazione nella condotta di chi abbia acquistato delle sostanze dopanti per finalità personali e meramente estetiche.

    Infatti, i Giudici chiosano che “al fine dell’integrazione del reato non è essenziale l’effettivo conseguimento del profitto in quanto lo scopo dell’incriminazione è quello di reprimere il possesso di una cosa di provenienza delittuosa, quando l’agente sia a conoscenza di tale provenienza e voglia comunque ricavarne dal possesso una qualsiasi utilità o vantaggio e che il bene giuridico tutelato non è la salute, protetta, nel caso di specie dal reato presupposto, bensì l’interesse patrimoniale e l’amministrazione della giustizia, perché l’esigenza sottesa all’incriminazione di ricettazione è quella di vietare la circolazione delle cose di provenienza criminosa”.

    Del resto, la stessa Corte ha in più occasione affermato (Cass 1987 Rv. 122111; 1987 Rv. 17639; 1993 Rv. 195331; si veda anche giurisprudenza in materia di ricettazione di arma clandestina) che “la ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché anche in tal caso, dall’acquisizione di beni di provenienza illegittima, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale. La norma incriminatrice d’altra parte indica come caratteristica della res la provenienza da 'qualsiasi' delitto, dovendosi peraltro intendere il concetto di 'provenienza' nel suo ampio senso proprio, che comprende qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita della quale può dunque costituire tanto il 'profitto' che il 'prodotto' (cioè il materiale risultato della trasformazione vietata)”.

    In sintesi, “l’interesse tutelato dall’articolo 648 attraverso l’incriminazione delle condotte che comportano la circolazione di cose provenienti da delitto, è inteso sia in via immediata ad evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi vantaggi, sia in via mediata a limitare all’origine la spinta al compimento dei reati”.

    È evidente, quindi, che “l’acquisto consapevole di beni provenienti da delitto (nel caso in esame sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e dai dispensari autorizzati) effettuato con il fine specifico, non disconosciuto, di procurarsi il vantaggio di un miglioramento del proprio aspetto estetico realizza il reato di ricettazione nelle sue componenti: oggettiva e soggettiva. (in tal senso si è espressa anche Cass. Sez. II n. 15680 del 2016 Rv. 266516)”.

  • Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 25 gennaio 2017, n. 3818

     

    Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. non rilevano gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema informatico.

    Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Cassazione osserva che ai fini dell’integrazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico bisogna verificare “se il soggetto, normalmente abilitato ad accedere nel sistema, abbia o meno operato l’accesso in questione nel rispetto delle prescrizioni che legittimano quell’attività (prescrizioni che, per un ufficiale di p.g., possono trovare presupposto nell’esistenza di indagini in corso o nel disbrigo di accertamenti istituzionali, non certo nella richiesta informale di chi, per quanto investito a sua volta di funzioni pubblicistiche, si rivolga a lui come privato cittadino)”.

    Del resto, già al massimo organo della nomofilachia era stato proposto il quesito “se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.

    A tal proposito, nello sviluppo motivazionale della decisione, dopo aver dato atto del contrasto interpretativo, le Sezioni Unite segnalavano come la questione di diritto controversa non dovesse “essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per così dire “fisica”) dell’agente in esso. Ciò significa che la volontà contraria dell’avente diritto deve essere verificata solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi. Rilevante deve ritenersi, perciò, il profilo oggettivo dell’accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito. In questi casi è proprio il titolo legittimante l’accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall’autorizzazione ricevuta”.

    Ne deriva, secondo l’insegnamento che può trarsi dalla sentenza Casani, che “il dissenso tacito del dominus foci non viene desunto dalla finalità (quale che sia) che anima la condotta dell’agente, bensì dall’oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all’uso del sistema. Irrilevanti devono considerarsi gli eventuali fatti successivi: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato (rientrando, ad esempio, nelle previsioni di cui agli artt. 326, 618, 621 e 622 cod. pen.)”.

    Alla luce di quanto suddetto, la Quinta Sezione richiama il principio di diritto, secondo cui: “integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema” (Cass., Sez. U, n. 4694/2012 del 27/10/2011, Casani, Rv 251269).

  • Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 25 gennaio 2017, n. 3831

     

    Sul discrimen tra “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, co. 2, n. 2 cod. pen. e “assegno di mantenimento”.

    In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i Giudici di Legittimità chiariscono che l’espressione “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, co. 2, n. 2 esprime “un concetto diverso dall’”assegno di mantenimento” stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene (C., Sez. VI, 21.10.2015 - 8.1.2016, n. 535; C., Sez. VI, 10.1.2011; C., Sez. VI, 13.11.2008; C., Sez. VI, 6.7.2005, n. 36593; C., Sez. VI, 11.7.2001)”.

    Ne consegue che l’ipotesi aggravata, consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, “non ha carattere meramente sanzionatorio dell’obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione”; di guisa che occorre verificare che “la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato”. In tal caso, infatti, “la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente, purché si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti” (Cass., n. 33997 del 24/6/2015).

    Osservano, altresì, che “la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro, in quanto le condotte incriminate dal 2 co. tutelano, accanto all’unità familiare, anche specifici interessi economici dei singoli (nello specifico, la loro sopravvivenza economica: C., S.U., 20.12.2007, n. 8413)”.