ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Diritto della Navigazione



Osservatorio sulla Giurisprudenza in materia di Diritto della Navigazione aggiornato al 30 febbraio 2016. A cura di Luca Salamone

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  • Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Catania Sez. III, 20 aprile 2016, n. 1050

    In tema di avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza di una concessione demaniale marittima.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo siciliano ha statuito che l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione della decadenza di una concessione demaniale deve necessariamente essere comunicato all'interessato, posto che la finale pronuncia di decadenza non è mai assolutamente dovuta o vincolata, ma è sempre eventuale e collegata alla valutazione dell'osservanza degli obblighi concessori, per la quale è sicuramente fondamentale l'instaurazione di una dialettica procedimentale con l'interessato.

    Inoltre, lo stesso giudice ha altresì rilevato come il provvedimento in autotutela di decadenza di una concessione demaniale non ha natura vincolata ed incide su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, per cui deve essere preceduto da una più pregnante valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto concessionario. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 aprile 2016 n. 1572

    In tema dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale marittima.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, ha statuito che la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47, lett. a) (mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione) e lett. f) (inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione), Cod. Nav. non può arrestarsi, in modo meccanicistico, ad un semplice raffronto quantitativo tra valore in denaro degli interventi previsti nel piano di investimento e valore monetario degli interventi realizzati, ma deve essere la risultante di un giudizio di gravità delle inadempienze contestate che tenga conto dei profili qualitativi degli interventi realizzati nel contesto complessivo di quelli prescritti, del grado di determinatezza degli interventi prescritti, dei tempi procedimentali necessari al rilascio dei titoli autorizzativi e del comportamento del titolare della concessione da valutare in controluce rispetto all’azione delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzatori e della stessa amministrazione. 

  • Tribunale di Bari, Sez. lavoro, 28 aprile 2016

    In tema di iscrizione del marittimo nel registro particolare della società di navigazione.

    Con la sentenza in rassegna il giudice di Bari ha statuito che l’iscrizione del marittimo nel registro particolare della società di navigazione non comporta l'automatica costituzione di un rapporto di lavoro continuativo, configurandosi detta continuità solo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia stato iscritto nel suddetto registro in regime di continuità. Il giudice ha a altresì soggiunto che alla inesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in assenza della prova del cosiddetto regime di continuità del rapporto, osta al riconoscimento, in favore del lavoratore, di una tutela reale. 

  • Corte di Cassazione, Sez. IV - pen, 3 maggio 2016, n. 25247

    In tema di Corte di Cassazione, Sez. IV – pen., 3 maggio 2016, n. 25247 determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti mediante nave.

    Con la sentenza in rassegna il supremo giudice di legittimità ha statuito che ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti mediante nave, si deve avere riguardo - trattandosi di reato di carattere istantaneo - al momento della consumazione che coincide con il luogo di primo attracco della nave, a nulla rilevando la successiva condotta di sdoganamento, trattandosi di una vicenda amministrativa che, a seconda delle modalità criminose prescelte, può seguire o meno il momento consumativo.  

  • Consiglio di Stato, Sezione V, 13 giugno 2016 n. 2538

    In tema silenzio su istanze di indizione di una procedura ad evidenza pubblica per il servizio di trasporto  marittimo.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo ha statuito che è illegittimo il silenzio serbato dall’Ente di governo dell’ambito territoriale di Venezia e da quest’ultimo Comune, sulle plurime istanze avanzate da una società esercente il servizio di trasporto marittimo, affinché venisse indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di navigazione nella misura minima di legge del 10%, in quanto le due amministrazioni sono inadempienti rispetto agli obblighi di evidenza pubblica per non avere dato seguito all’approvazione della relazione ex art. 34,  c. 20, D.L. n. 179 del 2012 ed, in particolare, per non aver pubblicato il necessario bando di gara. 

  • Corte di giustizia dell’Unione Europea - Sezione IV, 22 giugno 2016, n. 255/15

    In tema di sistemazione di un passeggero in classe inferiore e rimborso dovuto.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice europeo ha rilevato come l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera f), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che, in caso di sistemazione di un passeggero in classe inferiore su un volo (c.d. downgrading), il prezzo da prendere in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero interessato è il prezzo del volo sul quale questi è stato sistemato in una classe inferiore, a meno che tale prezzo non sia riportato sul biglietto che gli dà diritto al trasporto su detto volo, nel qual caso occorre fondarsi sulla parte del prezzo del biglietto corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto.

    In particolare, rileva la Corte, quando il vettore aereo sistema detto passeggero, per un dato volo, in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero non fruisce, sul volo in questione, del servizio convenuto quale controprestazione del prezzo pagato. L’obiettivo perseguito dal regolamento n. 261/2004 consiste, come emerge dai considerando 1, 2 e 4 di quest’ultimo, nel garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri e dei consumatori, rafforzandone i diritti in un certo numero di situazioni che sono causa di gravi disagi e fastidi, risarcendo questi ultimi in modo uniforme e immediato. Pertanto, quando un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, su un determinato volo, il disagio cagionato a tale passeggero deriva dal fatto che durante detto volo questi non beneficia del comfort corrispondente alla classe indicata sul biglietto. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 mira a compensare uno specifico disagio, relativo ad un volo determinato, e non al trasporto del passeggero nel suo complesso. Di conseguenza, è esclusivamente il prezzo del volo sul quale detto passeggero ha subito un dowgrading che deve fungere da base per il rimborso previsto da detta disposizione, e non già il prezzo globale del trasporto cui dà diritto il biglietto.

    Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per determinare il rimborso dovuto al passeggero, in caso di downgrading su un volo, corrisponde esclusivamente al prezzo del volo stesso, ad esclusione delle tasse ed imposte indicate sul biglietto, a condizione che né l’esigibilità né l’importo di queste dipendano dalla classe per la quale il medesimo biglietto è stato acquistato. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sez. I, 23 giugno 2016, n. 1008

    In tema di uso pubblico del bene demaniale marittimo e forma di sdemanializzazione tacita.

    Con la sentenza in rassegna il giudice amministrativo pugliese ha statuito che l’utilizzazione del demanio marittimo è regolamentata dagli artt. 36 e 37 Cod. Nav., che consentono all’amministrazione la possibilità di concedere ai privati o ad altri enti pubblici (art. 39), compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone del mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

    Ad avviso del Collegio tuttavia l’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del bene demaniale, discendente direttamente dall'art. 41 della Costituzione, del quale l’art. 36 Cod. nav. costituisce applicazione. Tale norma pone, quale principio generale, la preminenza dell’uso pubblico rispetto a quello privato, che ha natura eccezionale in relazione all’intrinseca demanialità del bene: ne deriva che, in quanto eccezione rispetto alla regola generale (della diretta fruizione pubblica inerente alla stessa definizione del demanio marittimo), di ciò si deve tener conto nel valutare la motivazione del provvedimento dell’amministrazione che intenda restituire all’uso pubblico il bene stesso.

    Il giudice in questione ha altresì rilevato che la concessione demaniale è: 
    a) un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emesso nella forma che documentalmente la individua; 
    b) non ammette equipollenti;
    c) e non può essere surrogata da manifestazioni di consenso od omissione di dissenso, se non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge. 

    La demanialità è una qualità del territorio che deriva direttamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo della competente autorità amministrativa. Ne consegue che per la determinazione dell’appartenenza o meno di un bene al demanio marittimo, e quindi, per la definizione dell’oggetto della tutela penale, non è necessario la previa promozione del procedimento di delimitazione di cui all’art. 32 Cod. Nav., trattandosi di qualità, quella demaniale appunto, discendente direttamente dalla legge.