ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 32046 dell’ 11 dicembre 2018, giurisdizione del giudice ordinario sul diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

di Giovanna Nalis

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 febbraio 2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in una controversia instaurata da un cittadino pachistano che, impugnando il diniego del Questore di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ha chiesto anche l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 Testo unico immigrazione –TUI. Ciò in considerazione di gravi condizioni di salute derivanti da una sindrome di carattere genetico per la quale nel settembre 2016 aveva ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 67%.

È stata chiesta la cassazione dell’ordinanza.

La Sezioni Unite hanno considerato ininfluente che l’impugnativa riguardi un provvedimento negativo assunto direttamente dal Questore, indipendentemente dalla deliberazione della Commissione territoriale: ciò che rileva ai fini della giurisdizione ordinaria è che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tale situazione giuridica non può essere degradata ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, nel caso di specie il Questore, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica.

La Corte ritiene che l’individuazione della situazione soggettiva del ricorrente, nonché la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario siano state effettuate dal Tribunale di Torino sulla base di presupposti considerati non condivisibili. In particolare, è stato attribuito valore vincolante alla relazione del Questore e non sono stati considerati i principi fondamentali che, in base alla normativa di derivazione UE, regolano lo speciale procedimento in materia di protezione internazionale e/o umanitaria.

La pronunzia individua il quadro normativo esistente al momento dell’inizio della vicenda in esame e descrive la normativa più recente, ripercorrendo il complesso percorso che ha portato all’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario delle controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, segnalando che le questioni di carattere sostanziale sono intrinsecamente connesse a quelle di carattere processuale.

Si rammentano quindi il d.l. 17 febbraio 2017, n. 220, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e dal successivo d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, che, fra l’altro, ha istituito presso i Tribunali ordinari, del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello, le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ed in particolare il d.l. n. 113 del 2018 che ha, fra l’altro, espressamente attribuito alle suddette Sezioni la competenza per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno per “casi speciali” ivi previsti. Tale norma, avendo carattere processuale, è di immediata applicazione in base ai principi generali.