ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La Corte Costituzionale, sent. n. 135 del 2019, l’erario ha l'obbligo di anticipare gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio nei processi di adozione di minore quando il genitore è irreperibile.

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Sulla base della previsione censurata il difensore di ufficio nei processi di adozione di minori, a differenza di quanto previsto  per il procedimento penale dove «l’attività difensiva […] espletata d’ufficio» trova «sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa», non ha diritto ad ottenere dall’erario il pagamento degli onorari spettantigli per l’attività svolta, ove la parte assistita sia di fatto irreperibile, stante l’impossibilità, per detto difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i titoli economici che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 3 Cost. stante il trattamento ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia).

Le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate tipologie di processi, penale e giudizi civili, hanno superato il vaglio di legittimità con riferimento al quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla norma oggetto del giudizio in esame, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene, irragionevolmente, addirittura invece negato.

Va altresì considerato, afferma la Suprema Corte, che la mancata previsione della liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva «specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184» – ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del legislatore successivo.

La  Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).