ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La Corte Costituzionale con sentenza n.130 del 2019 dichiara inammissibile la questione di legittimità sul reclutamento speciale dei docenti nella scuola secondaria, e non fondata la questione di legittimità sulla mancata previsione del dottorato di ricerca quale titolo per l'ammissione al concorso.

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Con ordinanza del 3 settembre 2018, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Le disposizioni censurate disciplinano, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

Denunciando, in via principale, la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto la previsione di un concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione - il cui conseguimento, tra l'altro, dipenderebbe da circostanze non legate al merito, ma casuali, quale l'attivazione dei relativi corsi - introdurrebbe una deroga al principio del pubblico concorso, non sorretta dai presupposti necessari per legittimarla.

In via subordinata, invece è denunciato il contrasto delle stesse disposizioni con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., per l'esclusione dalla partecipazione a tale concorso dei titolari di dottorato di ricerca, che dovrebbe ritenersi abilitante o comunque equipollente ad un'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

La Suprema Corte si esprime per l’inammissibilità della questione di legittimità sollevata in via principale, poiché nel giudizio a quo si controverte, dunque, dell'illegittimità della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, mentre appare estranea al giudizio la complessiva disciplina del concorso riservato e delle sue modalità di svolgimento.

Per la questione di legittimità sollevata in subordine, la Consulta motiva la non fondatezza con la disomogeneità delle due situazioni poste a confronto, abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca. Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, abilitazione all'insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254, che, sul punto, valorizzano la «diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca»; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 marzo 2019, n. 1507 e n. 1504; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, ordinanza 12 giugno 2018, n. 3478; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961; TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 4255).