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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Legge Regione Sicilia n. 17 dell’11 agosto 2016.

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Corte Costituzionale, sentenza n. 151 del 2019.

Con la l’ordinanza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata dal CGARS prevede l’applicazione all’elezione dei consigli circoscrizionali delle modifiche e integrazioni apportate dai primi due commi dello stesso art. 3 alla legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di elezioni comunali.

La questione trae origine da tre distinti ricorsi, proposti da altrettanti candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali, risultati non eletti ai sensi del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017, ricorsi ove si argomentava un’erronea ripartizione dei seggi.

I ricorsi erano stati accolti dal T.A.R. per la Regione Sicilia – Palermo, sulla base di una erronea ripartizione dei seggi dovuta all’omessa detrazione del seggio attribuito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, al candidato Presidente non eletto maggiormente votato da quelli assegnati alle liste allo stesso collegate, così come sarebbe richiesto dall’art. 4, comma 3-ter, della medesima legge.

L’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 disciplina l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre il successivo art. 4-ter regola l’elezione del consiglio circoscrizionale, facendo rinvio ai commi l, 2, 4, 5 e 7 dell’art. 4, senza fare menzione del comma 6 (relativo al premio di maggioranza) e del citato comma 3- ter, aggiunto solo successivamente dall’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016.

Quest’ultimo articolo ha infatti modificato gli artt. 2 e 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 con l’attribuzione di un seggio consiliare al candidato Sindaco non eletto maggiormente votato (con voti non inferiori al venti per cento), e con l’inserimento del comma 3-ter, secondo cui tale seggio deve essere detratto da quelli spettanti alle liste collegate allo stesso candidato.

Ad avviso del CGARS le modifiche sembrerebbero riguardare le sole elezioni comunali e non anche le elezioni circoscrizionali che sembrano escluse da interventi legislativi.

 Nel giudizio relativo all’ordinanza iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2018 si è costituita la parte appellata nel giudizio, argomentando l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal collegio rimettente, in primo luogo poiché l’ordinanza di rimessione non disporrebbe la notifica al Presidente della Giunta regionale e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, come prescritto quando la questione concerne una legge regionale; in secondo luogo poiché il giudice a quo non avrebbe fatto uso del proprio potere interpretativo, attraverso la ricerca delle praticabili ipotesi ermeneutiche (è richiamata la sentenza n. 220 del 2014), affermando chiaramente che della disposizione oggetto di censura potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, e indicando anche una lettura «intellegibile» della stessa, ma censurandone una possibile illegittima interpretazione.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, le questioni di legittimità costituzionale non possono risolversi nel chiarimento di un mero dubbio interpretativo, consentendo al giudice rimettente di sottrarsi «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015), poiché il sindacato di costituzionalità non è teso alla valutazione dell’incertezza in ordine all’applicabilità delle norme, ma all’eliminazione della norma viziata.

Per la parte appellata, inoltre, le questioni sarebbero inammissibili per difetto e contraddittorietà della motivazione e per il mancato esperimento dell’interpretazione conforme in quanto, secondo quest’ultima, è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

La Consulta ha ritenuto fondate le eccezioni d’inammissibilità relative al mancato esercizio, da parte del giudice a quo, dei poteri propri della funzione giurisdizionale, in presenza di quella che lo stesso giudice considera una mera scarsa comprensibilità della disposizione censurata nel contesto normativo di riferimento.

Il collegio rimettente, infatti, afferma che della stessa disposizione potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, ritenendo però opportuno sollevare le questioni in virtù di un’asserita peculiarità della materia elettorale, sebbene venga altresì riconosciuta la possibilità di tali interpretazioni, tra cui quella che sarebbe conforme a Costituzione, quale quella adottata dal giudice di prime cure.

 La scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura, quindi, non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un’interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra l’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016 e l’art. 4-ter, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 – in ragione del rinvio da parte di quest’ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all’inserimento nell’art. 4 del comma 3-ter – risulta soltanto apparente, tenuto conto che, come osservato dal giudice di primo grado, sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell’art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato.

 Il giudice rimettente, pertanto, ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l’esegesi della disposizione censurata.

Specificatamente alle doglianze relative alla violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l’usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte;

In conclusione, la sottrazione del giudice rimettente «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» comporta la manifesta inammissibilità delle questioni, restando assorbiti anche gli ulteriori profili d’inammissibilità eccepiti dalla parte costituita.