ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Per la Corte Costituzionale, sentenza n. 133 del 2019, è legittima la destituzione del notaio che reitera, nei 10 anni successivi l’ultima sanzione, l’illecito del mancato versamento all’erario delle somme per la registrazione e la trascrizione degli atti rogati.

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E’ infondata la questione di legittimità sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto, a differenza del trasferimento ad altra sede previsto per il magistrato responsabile di un determinato illecito, nel caso della sanzione prevista all’art. 147, co. 2, non vi è l’automatica destituzione del notaio a seguito della condotta illecita, ma la sanzione disciplinare è irrogata dal giudice disciplinare a conclusione di un procedimento nel quale egli stesso ha accertato la responsabilità dell’incolpato.

E’ vero, secondo la Corte, che le fattispecie astratte descritte nel primo comma dell’art. 147 della legge n. 89 del 1913 abbracciano condotte di disvalore non necessariamente omogeneo, comprendendo in particolare qualsiasi condotta, attinente alla vita pubblica o privata, che comprometta, «in qualunque modo», la «dignità e reputazione» del notaio nonché «il decoro e prestigio della classe notarile», ma l’applicazione della massima sanzione della destituzione scatta, a norma del secondo comma dello stesso articolo, soltanto quando il notaio sia stato ritenuto responsabile, per la terza volta nell’arco di un decennio, di uno degli illeciti previsti dal primo comma, e alla specifica condizione che per i primi due illeciti egli sia stato condannato alla sanzione della sospensione.

Infondati sono altresì i dubbi di costituzionalità della disciplina censurata sollevati con riferimento all’art. 24 Cost. circa la compressione del diritto di difesa del notaio incolpato.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.