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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Corte di Cassazione Penale: non pagare il legale di fiducia non è reato.

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Corte di Cassazione, Penale Sezione II, sentenza n. 27829 del 24 giugno 2019.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha ribaltato il giudizio della Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato colpevole l’imputata del reato di concorso in appropriazione indebita ai danni del proprio legale di fiducia, per essersi impossessata di una somma di denaro liquidata dall'assicurazione.

La Suprema Corte ha richiamato e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale  “non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria”.

Per la configurazione del reato di appropriazione indebita – continua il Supremo Collegio – occorrono le seguenti caratteristiche: “a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicita al proprietario del bene la propria volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto.”.

 Nella fattispecie in esame la somma oggetto di contesa era stata liquidata in favore esclusivo del cliente. Pertanto, fermo restando l'obbligo di pagare l'avvocato, era libero di impiegare tali somme nella maniera più gradita.

Il legale, quindi, "non poteva su di essa accampare alcun diritto, potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del proprio cliente, somma che avrebbe potuto essere, in ipotesi, sia minore che superiore a quella liquidata dal giudice."

Alla luce di queste considerazione la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso ed ha annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.