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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Separazione: l’assegno di mantenimento dipende dalla durata dal matrimonio. Nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

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Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 16405 del 19 giugno 2019.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione della Corte d’Appello per aver escluso che i comportamenti dalla stessa addebitati al marito integrino altrettante violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.

La Corte ha respinto il ricorso anche facendo richiamo alla giurisprudenza (Cass. civ. sez. I n. 1162 del 18 gennaio 2017) secondo cui alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

La Sezione Civile ha condiviso il ragionamento fatto dalla Corte d’Appello che ha valutato la differenza reddituale al 2014, epoca della separazione, e ha ritenuto, sulla base anche degli altri elementi menzionati, e, in particolare, della breve durata del matrimonio, di contenere l’ammontare dell’assegno nella misura indicata.

Per il Supremo Collegio, quindi, anche all'assegno di mantenimento previsto in caso di separazione si possono applicare i principi sanciti dalla Cassazione a SS.UU n. 18287/2018 per l'assegno divorzile.

La Corte ha infatti precisato nell’ordinanza che la funzione dell'assegno di mantenimento "non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi durante il matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare".