ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato sullo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose: le mafie costituiscono una minaccia asimmetrica e fortemente adattabile a tempi, luoghi, relazioni fra persone e operatori economici.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, sentenza n. 4026 del 17 giugno 2019.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso in appello proposto avverso il D.P.R. che aveva disposto lo scioglimento, per infiltrazioni mafiose, del Comune di Cassano a seguito di indagine della Commissione nominata dal Prefetto.

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure mosse dagli appellanti ed ha respinto l’appello partendo dalla considerazione che lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose è strumento di tutela della collettività, a carattere preventivo e non sanzionatorio, nei casi in cui gli elementi raccolti sulla infiltrazione e contaminazione mafiosa nella conduzione della cosa pubblica determinano una emergenza straordinaria che richiede una misura di carattere straordinario.

L’adozione dello scioglimento con D.P.R., pur non concorrendo il Presidente della Repubblica alle valutazioni sulla vicenda, conferisce al provvedimento la speciale solennità derivante dal carattere, come detto, di misura straordinaria a tutela della collettività dei cittadini residenti nel Comune interessato. Come la Corte Costituzionale ha osservato nella sentenza n. 103 del 1993, infatti, la misura è “caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel suo complesso, alla influenza della criminalità organizzata”.

Il Consiglio di Stato ha nel tempo consolidato una propria posizione in materia, tenendo conto anche dell’ampiezza e della discrezionalità della materia, affermando che la valutazione debba essere non atomistica ma complessiva, in ordine non soltanto a singoli episodi, ma soprattutto ai collegamenti tra fatti, persone e andamenti nel tempo della amministrazione locale; le mafie, com’è ben noto, costituiscono una minaccia asimmetrica e fortemente adattabile a tempi, luoghi, relazioni fra persone e operatori economici.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al “collegamento” che al “condizionamento” della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di “contiguità compiacente” sia della “contiguità soggiacente”.

Nella pronuncia in esame il Collegio si sofferma nella narrazione di tutti gli episodi torbidi contestati dalla Commissione prefettizia, di cui gli appellanti sminuiscono fortemente la portata sintomatica nell’atto di appello, concorrendo –al contrario- a spiegare come e perché si sia potuta verificare una lunga serie di obiettive anomalie nella gestione della “cosa pubblica”, sicché essi rappresentano la “contestualizzazione soggettiva” da cui ragionevolmente deriva il “più probabile che non” condizionamento mafioso della azione comunale.

Il Collegio ha comunque ritenuto di svolgere un più approfondito esame, che in modo più che sufficiente ha denotato la correttezza della impugnata deliberazione di scioglimento degli organi elettivi del Comune, per i quali è “più probabile che non” – e sotto certi aspetti sicura – la contaminazione da parte delle potenti cosche locali di ‘ndrangheta, al fine di influenzare e indirizzare sia la libera espressione della volontà degli elettori, sia le scelte amministrative in direzione del massimo profitto per operatori vicini agli eletti e in vario modo collegati alle cosche.