ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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No alla legittima difesa per il marito che reagisce per risentimento o ritorsione verso l’ex moglie.

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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 28336 del 28 giugno 2019.

Con la pronuncia in esame la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha richiamato il principio già dettato secondo cui: “è configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, mentre non è configurabile allorchè, come nella fattispecie concreta, il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.”.

Nella fattispecie la sentenza del Tribunale aveva confermato la decisione del Giudice di Pace che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di lesioni personali ai danni dell'ex moglie, e con ricorso per Cassazione l’imputato deduceva il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa, sulla base della ricostruzione fornita dallo stesso imputato e riscontrata dal teste oculare, secondo cui si era limitato ad un gesto di respingimento, nell'intento di proteggere il figlioletto.

Il Supremo Collegio, dichiarando inammissibile il ricorso, ha chiarito che nel caso in esame, pur ammettendo che l'imputato fosse stato colpito dalla ex moglie alle spalle, non ricorreva alcuna situazione di pericolo per la propria incolumità fisica, tale da integrare la necessità di difendersi, ben potendo egli, nell'ambito di una banale lite tra ex coniugi, limitarsi a neutralizzare, se necessario, l'offesa, e ad allontanarsi.