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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Sul riconoscimento degli interessi sulle somme attribuite dalla Regione quali differenze stipendiali tra la prima e la seconda qualifica dirigenziale

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Quinta, sentenza n. 3735 del 18 giugno 2018
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Il Consiglio di Stato viene adito, con ricorso,dalla RegioneLombardia contro C. D.A. e O. R. al fine di ottenere la riforma della sentenzaT.A.R. LOMBARDIA – MILANO, vertente la liquidazione delle differenze retributive con specifico riferimento al riconoscimento degli interessi sulle somme loro attribuite dalla Regione quali differenze stipendiali tra la prima e la seconda qualifica dirigenziale.

Il Collegio statuisce, a tal riguardo, che l’inquadramento del dipendente in una qualifica superiore deve essere l’effetto di un provvedimento di ricostruzione della carriera. In tale ipotesi, l’Amministrazione valuta sulla base di un evento: il superamento della procedura concorsuale con effetti dalla data del bando, il riconoscimento del servizio pre-ruolo, la sentenza di assoluzione in processo penale, etc. A conclusione di tale valutazione, l’Amministrazione dispone l’inquadramento del dipendente in una qualifica superiore a partire da una certa data anteriore a quella di adozione del provvedimento.

I giudici del Collegio ricordano che la costante giurisprudenza amministrativa sostiene che nell’ipotesi di provvedimento, anche retroattivo, dato che: “l’inquadramento nella nuova qualifica decorre da una data antecedente, produce interessi e rivalutazione sulle somme erogate con ritardo solo a partire dalla sua emanazione per la peculiare natura dell’atto di ricostruzione di carriera che è costitutivo del credito (poichè innovativo nel rapporto di lavoro) ed esclude una eventuale mora dell’amministrazione debitrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1791; sez. V, 22 dicembre 2014 n. 6192; sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5918; sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1216).”.

Nell’ipotesi, invece, in cui l’inquadramento del dipendente nella qualifica superiore è “imposto dal giudicato amministrativo di annullamento di una graduatoria e conseguente obbligo per l’amministrazione di attribuzione al ricorrente di punteggio idoneo al conseguimento della posizione di vincitore della procedura concorsuale.

Il provvedimento esecutivo del giudicato, che, per attribuire un punteggio migliore, riconosce una qualifica superiore è meramente dichiarativo (e non costitutivo) del diritto del dipendente (come la legge, il regolamento o la contrattazione collettiva) alla nuova posizione all’interno dell’organizzazione dell’ente (tale precisazione è, del resto, contenuta in tutte le sentenze di questo Consiglio di Stato in precedenza citate; per la configurazione come diritto soggettivo della situazione del dipendente risultato vincitore di una procedura concorsuale a seguito di approvazione della graduatoria, cfr. Cass civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2018, n. 1417; Cass. civ., Sez. Unite 23 marzo 2017, n. 7488; Cass. civ., sez. lavoro, 16 gennaio 2017, n. 851).

Alla luce di tale considerazione, il diritto di credito al pagamento della maggiore retribuzione decorre dall’atto di approvazione della graduatoria con conseguente riconoscimento delle differenze retributive, oltre che degli interessi legali, a partire dalla predetta data di riconoscimento. Gli interessi legali svolgono, pertanto, la funzione di compensare il ritardo con il quale l’Amministrazione debitrice ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute, seguendo la disciplina contenuta   nell’art. 1224, comma 1, cod. civ.