ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Ultimissime



CGA Sicilia: l’integrazione postuma della motivazione può essere limitata solo quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili.

   Consulta il PDF   PDF-1   

CGA per la Regione Sicilia, Sez. Giurisdizionale, sent. n. 801 del 12 settembre 2019.

Il CGARS con la pronuncia oggetto d’esame ha affermato che “la motivazione del provvedimento costituisce il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale, per cui il divieto di integrazione postuma della motivazione può essere attenuato, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, nelle sole ipotesi in cui le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili ovvero si tratti di attività vincolata”.